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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n.
948, e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 948/1982, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1982, sono ammessi
al contributo annuale ordinario dello Stato, con le
modalita' indicate dalla presente legge e nella misura
indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono
attivita' di studio, di ricerca e di formazione nel campo
della politica estera o di promozione e sviluppo dei
rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.
La tabella di cui al precedente comma e' soggetta ad una
prima revisione, da attuarsi entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge e, quindi, a successive
periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, previo motivato parere delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, che si pronunciano a' termini dei
rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella
tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano
precedentemente fruito di contributo finanziario dello
Stato: in tale sede si applichera' preferenzialmente il
principio per cui il contributo statale non puo' essere
stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate
risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno
dell'ente interessato.
Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla
presente legge e' che gli enti operino sulla base di un
programma di durata almeno triennale e dispongano di
attrezzature idonee per lo svolgimento delle attivita'
programmate.
Tali attivita' devono esplicarsi in almeno uno dei
seguenti settori:
1) formazione del personale diplomativo e del personale
di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di
preparazione per gli aspiranti a tali carriere;
2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni
altra manifestazione culturale e scientifica a carattere
internazionale;
3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri
destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei
grandi temi di carattere internazionale.
Con l'entrata in vigore della presente legge, le
previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti
di cui al primo comma sono abrogate.
Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati
in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate
agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti
da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.
Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi
nella tabella per manifestazioni rientranti nelle
specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello
degli affari esteri".