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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente legge:
Art. 1.
(Reclutamento).
1. L'articolo 12 ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 22
dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.
2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di
operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio
1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per
risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il
trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore
specializzato di esercizio - contingenti UP ed uffici locali (ULA) -
dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti,
rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre
1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario
indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno
1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.
3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente
ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA
riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie,
l'Amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti
disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal
comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti
portalettere ULA, l'Amministrazione attinge alla graduatoria del
concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato
ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di
operatore di esercizio ULA.
4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile
effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o piu'
province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di
un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le
qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato
di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli
ULA.
5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente
per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti
nelle province del compartimento, e' formata in base al punteggio
conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parita' di
punteggio, in base alla normativa di cui all'articolo 5 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come integrato per effetto del
quarto comma dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.
6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti
scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4
e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale,
con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di
esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in
quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.
7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in
piu' fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a
ciascuna fase, conservano validita' le graduatorie provinciali dei
concorsi riservati al personale precario.
8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si
applica la disposizione recata dall' articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2
a 8.
10. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di
reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al
primo comma dell' articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797;
nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei
corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle
graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con
esclusione dell'anzianita'. I posti non coperti nei concorsi autonomi
interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti
concorsi pubblici.
11. Dal 1° gennaio 1990, il personale straordinario, per lo
svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella categoria V,
e' attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare,
dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici,
gia' espletati o da espletare, secondo l'ordine delle graduatorie
stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell' articolo 8
della legge 22 dicembre 1980, n. 873; in caso di esaurimento o di
mancanza delle graduatorie, si fa ricorso ad elenchi centrali,
provinciali e zonali con validita' triennale, in sostituzione di
quelli previsti dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da istituire
secondo criteri, fissati dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre
1989, desumibili dalla disciplina stabilita dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, in attuazione
dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come
modificato ed integrato per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20
maggio 1988, n. 160. Sino alla formazione di detti elenchi,
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a continuare ad
utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376,
come modificata dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276,
come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818.
12. Dal 1° gennaio 1990, l'assunzione di personale straordinario,
per lo svolgimento di mansioni comprese nella categoria IV, fermo
restando quanto previsto dal comma 13, e' disciplinata dall' articolo
8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1988. Qualora la richiesta non venga evasa entro dieci giorni dalla
competente sezione circoscrizionale per l'impiego, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i
servizi telefonici possono eccezionalmente continuare ad utilizzare
gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376.
13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti
portalettere nonche' coloro che vi saranno iscritti quali vincitori
di concorsi gia' espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai
sensi del comma secondo dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980,
n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a
conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e
l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La
nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione
negli elenchi. L'Amministrazione, con il consenso degli interessati,
dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti
portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non
abbiano piu' iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianita' di
iscrizione e, in caso di pari anzianita' di iscrizione, alla maggiore
eta'.
NOTE
Parte di provvedimento in formato grafico