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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dell'anno finanziario 1989, il contributo ordinario
dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma,
fissato in lire 76 milioni annui dalla legge 28 dicembre 1950, n.
1138, e' elevato di lire 10.000 milioni annui.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge n. 1138/1950 reca: "Aumento del contributo
ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di
geofisica in Roma da lire 26 milioni a lire 76 milioni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51".