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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per integrare le capacita' di difesa delle proprie unita'
navali, la Marina militare puo' utilizzare aerei imbarcati. Tali
aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono
possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza
armata.
2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione,
nonche' per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina
militare si avvale delle competenti direzioni generali del Ministero
della difesa.