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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito il Consiglio generale degli italiani all' estero
(CGIE).
2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35
della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo
delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei
loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali
comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale
dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli
italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita'
culturale, l' integrazione nelle societa' di accoglimento e la
partecipazione alla vita delle comunita' locali.