Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Misure in materia di assistenza farmaceutica
1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti del prezzo
delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico
nazionale.
2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede entro il 28
febbraio 1989 alla individuazione della confezione ottimale delle
specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale,
in funzione del ciclo di terapia. Il CIP ridetermina entro i
successivi sessanta giorni il prezzo delle nuove confezioni, sulla
base dei parametri adottati per le confezioni sostituite, con
riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento.
3. Il Ministro della sanita', su proposta della commissione di cui
al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai
principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo
32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonche' del
piano di settore e del decreto del Ministro della sanita' 13 aprile
1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, provvede entro il 31 dicembre
1989 alla revisione del prontuario terapeutico nazionale, secondo
quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed emana il
relativo decreto.
4. Nel prontuario terapeutico nazionale devono comunque essere
rappresentate le categorie di sostanze farmacologicamente attive
nella prevenzione e cura di patologie esistenti sul territorio
nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco
procede alla revisione delle indicazioni terapeutiche di tutte le
specialita' medicinali registrate. Entro il 30 giugno 1989 il
Ministro della sanita' riferisce alle competenti commissioni
parlamentari sull'andamento dei lavori della commissione consultiva
unica del farmaco.
5. Le specialita' medicinali corrispondenti alle categorie
terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della
sanita' 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco
allegato al decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1988, sono
sottoposte alla valutazione della commissione consultiva unica del
farmaco, perche' indichi entro il 28 febbraio 1989 quelle da
escludere dal prontuario terapeutico nazionale.
6. Entro la stessa data, la commissione consultiva unica del
farmaco individua le specialita' medicinali attualmente inserite nel
prontuario terapeutico sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui
al comma 5, e indica quelle da escludere dal prontuario terapeutico
nazionale.
7. L'esclusione dal prontuario terapeutico nazionale delle
specialita' medicinali di cui ai commi 5 e 6 ha effetto a decorrere
dal 30 giugno 1990.
8. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei
farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale e'
prorogato al 31 marzo 1989. Scaduto tale termine senza esito, i
prezzi sono fissati entro il 30 giugno 1989 con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita'. I farmacisti sono tenuti a rifornirsi entro i successivi
novanta giorni dei galenici inclusi nell'elenco minimo individuato
con decreto del Ministro della sanita'. Il Ministero della sanita',
attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti
i medici le disponibilita' dei galenici e le relative indicazioni
terapeutiche.
9. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta e' abrogato
nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate
con decreto del Ministro della sanita', adeguatamente certificate dal
medico di famiglia.
10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano si dotano del sistema di controllo delle
prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica. In caso di
mancato adempimento si provvede ai sensi dell'articolo 5, quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta del Ministro
della sanita'.
11. A partire dal 1 gennaio 1989 viene adottato il codice fiscale
come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio
sanitario nazionale. Per i cittadini che ne sono sprovvisti tale
adozione ha decorrenza secondo i termini che verranno stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della
sanita' e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo
stesso decreto sono impartite disposizioni per agevolare
l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la collaborazione
delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.
12. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del
nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici
dipendenti e convenzionati utilizzano i tesserini plastificati,
contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini dal Ministero
delle finanze e all'uopo saranno dotati, a carico del Servizio
sanitario nazionale, di apposite stampigliatrici entro il 30 giugno
1989. Per i cittadini non ancora in possesso del tesserino
plastificato e fino a quando non sara' ad essi rilasciato, le stesse
operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente. Con decreto
del Ministro della sanita' sono determinati i termini e le modalita'
d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 443/1987 reca: "Disposizioni urgenti in
materia sanitaria".
- Il testo dell'art. 30, comma 3, della legge n.
833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e'
il seguente: "Il prontuario terapeutico del Servizio
sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi
dell'efficacia terapeutica, della economicita' del
prodotto, della semplicita' e chiarezza nella
classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco".
- Il testo dell'art. 32, terzo comma, della legge n.
730/1983 (Legge finanziaria 1984) e' il seguente: "Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della
sanita', il Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero,
sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria,
presenta al CIPE un piano di settore per la
ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di
settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni
poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle
produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione.
Esso deve, altresi', essere in armonia con i criteri
indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del
prontuario terapeutico".
- Il D.M. 13 aprile 1984 concerne: "Revisione del
prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale".
- La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 1988)".
- Il testo dell'art. 6 del D.M. 13 aprile 1984 e' il
seguente:
"Art. 6. - Con successivi decreti saranno esclusi dal
prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, in
base a criteri di gradualita' e tenuto conto, anche, di
quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 27
dicembre 1983, n. 730, farmaci appartenenti ai seguenti
gruppi terapeutici:
coleretici;
coadiuvanti terapia iperammoniemie;
enzimi digestivi (escluso pancreatina ad alto
dosaggio);
antiacidosici;
agenti nutrizionali;
vitaminici;
antianemici associati;
estratti cortico-surrenali;
reversivi per uso topico;
alcuni chemio-antibiotici associati sistemici".
- Il D.M. 30 luglio 1988 concerne: "Elenco delle
specialita' medicinali" di cui all'art. 1, comma 2, del
D.L. 30 luglio 1988, n. 307, recante: "Disposizioni
urgenti in materia sanitaria".
- Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge n. 833/1978
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il
seguente: "In caso di persistenti inattivita' degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi
adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti
dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita' dispone il compimento degli atti relativi in
sostituzione dell'amministrazione regionale".