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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di
competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli
uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la
Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e
Potenza.
2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.