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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I1 Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.