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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il personale delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie militari e' istituito presso il Ministero della difesa il
consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dalla
legge in materia di personale.
2. Il consiglio di amministrazione per il personale delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari e' costituito
all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro della difesa ed
e' composto da:
a) un magistrato militare di Cassazione, nominato alle funzioni
direttive superiori, che lo presiede;
b) un magistrato militare con funzioni di giudice di appello;
c) il dirigente superiore piu' anziano tra i dirigenti delle
cancellerie militari;
d) un dirigente superiore in servizio presso la Direzione
generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa;
e) un rappresentante della carriera direttiva dei cancellieri
militari e uno della carriera di concetto dei segretari della
giustizia militare.
3. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono
designati dal Consiglio della magistratura militare; quello di cui
alla lettera d) dal Ministro della difesa; quelli di cui alla lettera
e) sono eletti dai cancellieri e dai segretari giudiziari militari
secondo quanto stabilito nell'articolo 2.
4. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di
almeno quattro membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Se, durante il biennio, occorre sostituire alcuno dei
componenti, si osservano le stesse forme stabilite per la nomina. Per
la sostituzione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2, si
osserva anche il disposto del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo
2. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del
predecessore.
6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario
della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della
difesa appartenente alla settima qualifica funzionale, designato dal
Ministro della difesa.
7. Il consiglio di amministrazione per il personale delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari funziona anche da
consiglio di disciplina per il predetto personale.