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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e' inquadrato, a domanda e previo
superamento di una prova di idoneita', nei ruoli del Ministero
dell'ambiente, conservando la qualifica, i livelli in godimento e
l'anzianita' maturata.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per
la funzione pubblica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il termine di
presentazione delle domande di inquadramento, nonche' le modalita' ed
i contenuti della prova di idoneita' di cui al comma 1 che dovranno
corrispondere a quelli previsti per l'accesso in via ordinaria ai
rispettivi profili professionali.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo del comma 8 dell'art. 15 della legge n.
349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme
in materia di danno ambientale) e' il seguente: "8. Per
sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali
del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente puo'
avvalersi, nel limite massimo di 35 unita', di personale
assunto con contratti a tempo determinato di durata non
superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata
qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso
sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro del tesoro".