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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori
di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile,
eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e
per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere
applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.