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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Borse di studio universitarie
1. Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria
conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo
statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di
perfezionamento all'estero.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.