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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione
1. L'osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge
11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n.
1243, e' riordinato secondo le norme della presente legge.
2. L'osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di
ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge
9 maggio 1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di
cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi,
le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e
contabile, il personale. Tali regolamenti sono emanati ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata
legge n. 168.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 73/1958 riguarda "Provvedimenti per
l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste" ed e'
stata modificata negli articoli 6 e 9 della legge 31
ottobre 1965, n. 1243.
- Il testo dell'art. 8 e dell'intero art. 17 della legge
n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
"Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche'
gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a
carattere non strumentale hanno autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art.
33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel
rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri
regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui
al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, il quale avra' preventivamente
acquisito il parere del CNST, parere che dovra' essere
espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In prima applicazione, il decreto e' emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel
rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori,
singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse
nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al
coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca
comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e
al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
anche per quanto concerne i connessi aspetti
amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e
contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei princi'pi di autonomia di
cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
esercita i controlli di legittimita' e di merito. I
controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle
forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di
merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata
di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono
approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le
norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di
cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno
degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure
previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al
controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".
"Art. 17 (Enti di ricerca). - 1. Fino alla data di
entrata in vigore della legge di attuazione dei princi'pi
di autonomia di cui all'art. 8, comma 4, i regolamenti
degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e
delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in mancanza della legge
predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel
rispetto delle relative finalita' istituzionali e dei
princi'pi di autonomia, di cui all'art. 8, secondo le
procedure e le modalita' ivi previste. Con decreto del
Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei
regolamenti possono essere integrati con rappresentanze
delle varie componenti che operano nell'ente.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di
attuazione dei princi'pi di autonomia, per la ripartizione
e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo
Stato agli enti di ricerca di cui all'art. 8, comma 1,
continua ad applicarsi la normativa vigente".