Legge Ordinaria n. 401 del 13/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 18 dicembre 1989 n. 294)
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                                 Art. 1. 
                    Frode in competizioni sportive 
  1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio  a
taluno dei partecipanti  ad  una  competizione  sportiva  organizzata
dalle  federazioni  riconosciute  dal  Comitato  olimpico   nazionale
italiano (CONI), dall'Unione italiana per  l'incremento  delle  razze
equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti  dallo  Stato  e
dalle associazioni ad  essi  aderenti,  al  fine  di  raggiungere  un
risultato  diverso  da  quello  conseguente  al  corretto   e   leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti  fraudolenti
volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un
anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Nei
casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. 
  2. Le stesse pene si applicano al  partecipante  alla  competizione
che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie  la
promessa. 
  3. Se il risultato della competizione e' influente  ai  fini  dello
svolgimento  di  concorsi   pronostici   e   scommesse   regolarmente
esercitati, i fatti di cui  ai  commi  1  e  2  sono  puniti  con  la
reclusione da tre mesi a due anni e  con  la  multa  da  lire  cinque
milioni a lire cinquanta milioni. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 

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