Legge Ordinaria n. 407 del 27/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 29 dicembre 1989 n. 302 suppl. ord)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               CAPO I 
                            DISPOSIZIONI 
                      DI CARATTERE FINANZIARIO 
                               Art. 1. 
   1.  Per  l'anno  1990,  il  limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 130.746
miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di  prestiti,  il
livello  massimo  del  ricorso  al   mercato   finanziario   di   cui
all'articolo 11  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  da  ultimo
modificata dalla  legge  23  agosto  1988,  n.  362  -  ivi  compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a
lire 4.000  miliardi  relativo  ad  interventi  non  considerati  nel
bilancio di previsione per il  1990  resta  fissato,  in  termini  di
competenza, in lire 259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990. 
   2. Per gli anni 1991 e 1992  il  saldo  netto  da  finanziare  del
bilancio pluriennale  a  legislazione  vigente,  tenuto  conto  degli
effetti della presente legge,  e'  determinato,  rispettivamente,  in
lire 143.275 miliardi ed in  lire  132.693  miliardi  ed  il  livello
massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in
lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi.  Per  il  bilancio
programmatico degli anni 1991 e 1992, il  limite  massimo  del  saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire  113.700
miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 218.643  miliardi
ed in lire 182.506 miliardi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.10,  commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.   1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma
          di alcune norme di contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio),  quale sostituito dall'art. 5 della
          legge n. 362/1988, e' il seguente:
            "Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1.  Il  Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  Bilancio  e  della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta al Parlamento, entro  il  mese  di  settembre,  il
          disegno di legge finanziaria.
             2.  La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di cui al comma 2 dell'art. 3 dispone annualmente il quadro
          di riferimento finanziario  per  il  periodo  compreso  nel
          bilancio  pluriennale  e provvede, per il medesimo periodo,
          alla regolazione annuale  delle  grandezze  previste  dalla
          legislazione  vigente  al  fine  di  adeguarne  gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
             3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne'  puo' disporre nuove e
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
             a)  le  variazioni  delle  aliquote,  delle detrazioni e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore,  con  effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno in
          cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
             b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
          e  del  saldo netto da finanziare in termini di competenza,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale,  comprese  le  eventuali regolazioni contabili
          pregresse specificatamente indicate;
             c) la determinazione, in apposita tabella, per le  leggi
          che  dispongono  spese a carattere pluriennale, delle quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
             d) la determinazione, in apposita tabella,della quota da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal  bilancio  pluriennale per le leggi di spesa permanente
          la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
             e)  la  determinazione,  in  apposita   tabella,   delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
             f)  gli  stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
          il rifinanziamento, per non  piu'  di  un  anno,  di  norme
          vigenti  che prevedono interventi di sostegno dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale;
             g) gli importi dei  fondi  speciali  previsti  dall'art.
          11-bis  (si veda nelle note all'art. 2) e le corrispondenti
          tabelle;
             h)  l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi per bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei  contratti  del  pubblico impiego, a norma dell'art. 15
          della legge 29 marzo 1983, n.    93  (si  veda  nelle  note
          all'art.  2)  ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo   del   personale   dipendente    da    pubbliche
          amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
             i)  altre  regolazioni  meramente  quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
             4. La legge  finanziaria  indica  altresi'  quale  quota
          delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso
          nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per  la
          copertura di nuove o maggiori spese.
             5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma, della
          Costituzione  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,   per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis  (si  veda nelle note all'art. 2) nel fondo speciale
          di parte  corrente,  nei  limiti  delle  nuove  o  maggiori
          entrate  tributarie, extratributarie e contributive e delle
          riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
             6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'   di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte con la legge finanziaria non possono concorrere  a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e)  nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento."
             Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della  stessa  legge
          n.  468/1978, richiamato nell'articolo soprariportato, come
          sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988:
            "2.    Nel   documento   di   programmazione   economico-
          finanziaria, premessa la valutazione  puntuale  e  motivata
          degli   andamenti   reali  e  degli  eventuali  scostamenti
          rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di
          programmazione  economico-finanziaria  e  delle  evoluzione
          economico-finanziaria  internazionale  in particolare nella
          Comunita' europea, sono indicati:
             a)  i  parametri  economici  essenziali  utilizzati  per
          identificare  l'evoluzione  dei flussi nel settore pubblico
          allargato a "politiche invariate",  intendendosi  con  tale
          termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
          dei  beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi
          da assicurare la collettivita' e, la  parte  discrezionale,
          la  costanza  dei  comportamenti  tenuti  in  passato dalle
          amministrazioni;
             b)  gli  obiettivi  macroeconomici,  ed  in  particolare
          quelli    relativi    allo    sviluppo    del   reddito   e
          dell'occupazione;
             c) gli obiettivi, conseguentemente definiti  in  termini
          di  rapporto del prodotto interno lordo, del fabbisogno del
          settore statale  e  del  fabbisogno  del  settore  pubblico
          allargato,  al  netto  e  al  lordo  degli interessi, e del
          debito del settore statale e del settore pubblico allargato
          per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
             d) gli  obiettivi,  coerenti  con  quelli  di  cui  alle
          precedenti  lettere  b) e c), di fabbisogno complessivo, di
          disavanzo  corrente  del  settore  statale  e  del  settore
          pubblico  allargato,  al  lordo e al netto degli interessi,
          per  ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio  e  gli
          eventuali  scostamenti  rispetto all'evoluzione tendenziale
          dei flussi della finanza pubblica di  cui  alla  precedente
          lettera a), e le relative cause;
             e)  le  conseguenti regole di variazione delle entrate e
          delle spese del bilancio di competenza dello Stato e  delle
          aziende  autonome  e  degli  enti  pubblici  ricompresi nel
          settore  pubblico  e  allargato  per  il  periodo  cui   si
          riferisce il bilancio pluriennale;
             f)  gli  indirizzi per gli interventi, anche di settore,
          collegati alla manovra di finanza pubblica, per il  periodo
          compreso   nel   bilancio  pluriennale,  necessari  per  il
          conseguimento  degli  obiettivi,  di  cui  alle  precedenti
          lettere  b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla
          lettera e), con  la  valutazione  di  massima  dell'effetto
          economico-finanziario   attribuito   a   ciascun   tipo  di
          intervento in rapporto all'andamento tendenziale".
             Si  trascrive  il  testo  dell'intero  art.   81   della
          Costituzione, richiamato anch'esso nell'art. 11 della legge
          n. 468/1978 soprariportato:
            "Art.  81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
             L'esercizio provvisorio del  bilancio  non  puo'  essere
          concesso  se  non  per  legge e per i periodi non superiori
          complessivamente a quattro mesi.
             Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
          stabilire i nuovi tributi e nuove spese.
             Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
          indicare i mezzi per farvi fronte".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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