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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno finanziario 1988 e' autorizzato il conferimento ai
fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM della somma, rispettivamente,
di lire 125 miliardi e di lire 300 miliardi.
2. L'apporto ai fondi di dotazione deve essere finalizzato alla
realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorita' per il
finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno previsti dai
programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto
1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformita'
ai programmi e sulla base di progetti specifici anche gia' in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 675/1977
(Provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo
sviluppo del settore) e' il seguente:
"Art. 12. - Il Ministro per le partecipazioni statali,
sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo
articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi
pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione
statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo
comma del precedente art. 3.
I programmi di cui al precedente comma devono altresi'
indicare partitamente l'entita' degli oneri gravanti a
qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che
non risultino altrimenti compensati da agevolazioni
finanziarie a carico dello Stato.
Sulla base delle finalita' di tali programmi e delle
esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in
conformita' ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con
leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la
misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione,
ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al
successivo art. 29, punto III), relative agli esercizi
successivi a quello in corso alla data dell'entrata in
vigore della presente legge.
I programmi di cui ai precedenti commi devono altresi'
indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano
di perdite adeguatamente verificate in bilancio.
I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al
finanziamento dei nuovi investimenti, nonche'
all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di
quelli gia' esistenti, da realizzare nell'arco di tempo
stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente
articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.
Se i programmi pluriennali degli enti di gestione
comprendono progetti di cui al secondo comma dell'art. 3,
da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi,
nella delibera di approvazione di cui al primo comma del
presente articolo devono essere indicate le somme destinate
alla realizzazione dei singoli progetti.
In sede di approvazione dei programmi pluriennali il
CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di
cui all'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al
precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi
di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il
tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la
programmazione economica e il Ministro per le
partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI,
sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo
articolo.
Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone
annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato
di attuazione dei programmi approvati ed in corso di
esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di
gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel
Mezzogiorno".
- L'art. 107 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n.
218/1978, e' cosi' formulato:
"Art. 107 (Riserva di investimenti pubblici). - Fino al
31 dicembre 1980, e' riservata ai territori di cui all'art.
1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma
globalmente stanziata nello stato di previsione delle
amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai
fini della determinazione di tale quota, non sono
computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il
Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con leggi speciali
entrate in vigore dopo il 1 luglio 1949, per interventi
negli stessi territori di cui all'art. 1.
Gli stati di previsione della spesa contengono per
ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di
spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate
agli interventi nei territori di cui all'art. 1.
Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non
impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al
finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.
Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro
riepilogativo contenente l'indicazione delle somme
stanziate e di quelle effettivamente spese per gli
interventi nei menzionati territori.
Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in
ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a
partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi
impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per
una quota non inferiore all'80 per cento della somma
totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti
effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori
dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al
60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi
fine e titolo effettuati.
Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione
statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi
quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in
cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da
raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli
investimenti programmati di cui al precedente comma,
nonche' programmi di trasferimento e decentramento nel
Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali
dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle
imprese a partecipazione statale il CIPI accerta
l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto
comma del presente articolo.
Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al
quinto comma l'erogazione dei conferimenti ai fondi di
dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro delle
partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI
sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13
della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone
annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato
di attuazione dei programmi approvati e in corso di
esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di
gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei
territori di cui all'art. 1.
Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi
complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale
previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e' riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo
unico.
Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma
dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI
S.p.a. effettua: a) i nuovi interventi previsti dall'art.
5, comma primo, nn. 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n.
184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree
delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976,
n. 902; b) gli interventi nella misura riservata ai sensi
dell'art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n.
675, nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in
concorso con enti regionali di promozione industriale.
Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI
S.p.a. previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, per gli anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi
interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non
ancora decisi al momento dell'approvazione della citata
legge 12 agosto 1977, n. 675.
Gli stanziamenti recati dall'art. 6 della legge 10
ottobre 1975, n. 517, per gli interventi alle imprese
commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento
alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.
Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle
imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi
dell'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685 in base alle
disponibilita' del Fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi, plafonds di contributo per Regioni,
assicura alle imprese, insediate nei territori di cui
all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilita' di
finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga
esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra'
essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi
criteri.
La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1 giugno
1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art.
29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della
riserva di cui al primo comma del presente articolo.
Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi
dell'art. 18, secondo comma, della legge 1 giugno 1977, n.
285, anche per incentivi a favore delle cooperative
agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei
territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare
depressione del Centro Nord.
La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art.
25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi
nei territori di cui all'art. 1, e' fissata nella misura
del 70 per cento.
Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al
presente articolo".