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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il
versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti
per l'anno finanziario 1990, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1).
2. E altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.