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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni interpretative
1. L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta
nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai
sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere
ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile
dell'esercizio.
2. In caso di alienazione, nei sei mesi successivi alla data del 31
dicembre 1986, del solo ramo di attivita' editoriale dell'impresa
editrice, la domanda puo' essere presentata dall'impresa acquirente
con riferimento alle passivita' risultanti dal bilancio dell'impresa
cedente al 31 dicembre 1986, detratte le passivita' relative ai rami
di azienda ceduti o conferiti a terzi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 67/1987 (Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
impese editrici e provvidenze per l'editoria) e' il
seguente:
"Art. 12 (Mutui agevolati). - 1. Gli istituti e le
aziende di credito di cui al decimo comma dell'art. 30
della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad
accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e
statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli
9, 10 e 11, comma 2 - mutui di durata massima ventennale
per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31
dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono
essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione
delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazoni e
le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5
agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art.
2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello
Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e
della proprieta' letteraria, artistica e scientifica,
apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita
da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi
per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
L'art. 1 della legge n. 338/1988 ha disposto un
incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'art. 3.