Legge Ordinaria n. 412 del 29/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1989 n. 303)
Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla  legge
17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a lire 173.350 milioni per l'anno
1989 e a lire 252.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a
lire 103.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 182.785  milioni  annui
per   ciascuno   degli   anni   1990  e  1991  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1989-1991,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1989,
all'uopo  utilizzando  lo  specifico accantonamento relativo all'anno
1989 per  lire  32  miliardi  e  l'accantonamento:  "Ristrutturazione
dell'Amministrazione  finanziaria" per lire 71.350 milioni per l'anno
1989 e lire 182.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
  3.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Si trascrive il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
          D.L. n.  853/1984 (Disposizioni in materia di  imposta  sul
          valore  aggiunto  e  di  imposte sul reddito e disposizioni
          relative all'Amministrazione finanziaria):
             "4.  In  relazione  all'obiettivo  del perseguimento del
          recupero  dell'evasione  fiscale  ed  alle  responsabilita'
          connesse  con  l'esercizio  delle attivita' tributarie, con
          particolare riferimento alle funzioni di accertamento e  di
          controllo,   e'   attivato,  attraverso  la  contrattazione
          prevista dall'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale
          dipendente  dal  Ministero  delle  finanze,   un   compenso
          incentivante     la     produttivita'     collegato    alla
          professionalita'.
             5.  Nell'ambito  della  contrattazione  di  cui al comma
          precedente saranno determinati:
               a)  i  criteri  di  ripartizione  del  compenso  fra i
          diversi   settori   dell'Amministrazione   finanziaria   e,
          nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di
          uffici  differenziate  secondo   il   risultato   ottenuto,
          nell'anno  precedente,  nella realizzazione degli obiettivi
          di cui al comma precedente;
               b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche
          funzionali, dirigenziali e ad esaurimento  con  riferimento
          anche  alla  titolarita'  degli  uffici  ed  alle  funzioni
          ispettive;
               c)  i  tempi  e  le  modalita'  per  la erogazione del
          compenso al personale.
             6.  Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e'
          annualmente  iscritto  nello  stato   di   previsione   del
          Ministero  delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario
          1986, un fondo di  lire  30  miliardi  la  cui  consistenza
          potra'  annualmente  essere  modificata in sede di legge di
          approvazione del bilancio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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