Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli
stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della
spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in appendice
alla legge di bilancio, nonche' il trattamento tavola di cui alla
legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei:
a) graduati di truppa e militari semplici dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi e
aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti
agli arruolamenti volontari e degli iscritti di leva durante la
permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle
suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana che prestano
la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate;
b) partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai
sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24
ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni e integrazioni;
c) militari di Stati esteri, in occasione di esercitazioni
interalleate, nel caso in cui il vettovagliamento gratuito sia
previsto, con carattere di reciprocita', da accordi internazionali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente dela Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 969/1957, reca: "Riordinamento di
indennita' varie spettanti al personale dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di
finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai
generali di Corpo d'Arma e gradi corrispondenti e per la
decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina".
- Il D.L.C.P.S. n. 1428/1947, reca: "Modificazioni
dell'art. 23 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, inerente
alla concessione degli assegni mensa al personale militare
e civile dell'Aeronautica".
- Il D.P.R. n. 807/1950, reca: "Soppressione della
razione viveri individuale del personale militare e di
quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e
regolamentazione del trattamento vitto delle mense
obbligatorie di servizio".