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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951,
n. 1571, e' aggiunto il seguente:
"L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma e'
estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonche'
alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed
alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente
riconosciute".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 1571/1951
(Esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni per
le scuole) e' il seguente:
"Art. 1. - Le scuole elementari statali e le scuole
elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria
ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai
sensi delle vigenti disposizioni, gli istituti di
istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le universita,
nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi
radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte
degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo
di abbonamento alle radioaudizioni. Per poter beneficiare
dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere
all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni
una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con
validita' annuale. Le richieste da parte delle scuole
elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente
concessionario per tramite del competente provveditorato
agli studi: quelle delle universita' e degli istituti
superiori, per tramite del Ministero della pubblica
istruzione, o direttamente.
L'esenzione dal pagamento del canone di cui al
precedente comma e' estesa alle scuole materne statali e
comunali e alle scuole materne non statali autorizzate, ivi
comprese le scuole materne non statali gestite dalle
province di Trento e Bolzano, ed alle scuole elementari
private.
Per poter beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette
dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio
delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le
radioaudizioni, con validita' annuale. Le richieste da
parte delle scuole elementari e secondarie dovranno
pervenire all'ente concessionario per tramite del
competente provveditorato agli studi: quelle delle
universita' e degli istituti superiori, per tramite del
Ministero della pubblica istruzione, o direttamente".