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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' del settore
turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia,
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli
eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di
mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in
conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del
finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione
e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6
della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la
ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive
comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate
entro il 30 giugno 1991.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le
imprese individuali, le societa', le cooperative e le societa'
consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese
individuali, le societa', le cooperative e le societa' consortili,
che gestiscono le attivita' di cui al comma 1 di proprieta' altrui,
per le finalita' di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso
del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.
3. Sono altresi' concessi contributi per un ammontare complessivo
di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e
privati delle localita' di cui al comma 1 per la ristrutturazione e
il completamento di strutture di rilevante interesse culturale
strettamente connesse all'attivita' turistica. Le disponibilita' di
cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con
le modalita' indicate nel comma 9.
4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di
investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di
ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di
riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti
di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli
investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500
milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta
turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle
strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli
enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70
per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi
di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli
interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.
5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non
possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre
leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non
sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di
presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota
superiore al 30 per cento.
6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1
e strettamente connesse all'attivita' turistica, limitatamente alle
domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il
limite del fido massimo della concessione del contributo sugli
interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25
luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge
24 dicembre 1974, n. 713, e' raddoppiato. E' altresi' raddoppiato
l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di
cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni ed integrazioni.
7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle
finalita' previste dal presente articolo e' costituito un apposito
fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero
del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e
delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle
regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati
con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto
con il Ministro del tesoro.
8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni
costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle
attivita' ricettive e turistiche e una valutazione di impatto
ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di
inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del
Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e
dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al
presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, e'
istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della
giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le
amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti
nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad
adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni,
approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il
presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi
progetti presentati alla regione per le finalita' di cui al comma 1,
sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalita'
indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio
del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali,
valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere
compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere
corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle
disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici,
artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla
convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai
progetti senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori
deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali.
La conferenza verifica altresi' il rispetto delle normative
concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.
L'approvazione assunta all'unanimita' dei componenti la conferenza
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi
statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine
fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente
erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della
giunta regionale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il
Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989, e le
organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale
del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al
comma 1, le priorita', i parametri, le modalita', le procedure e i
termini per la concessione dei benefici previsti, nonche' l'ammontare
delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.
10. Le iniziative per le quali e' prevista la realizzazione entro
il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle
singole tipologie previste dalla presente legge.
11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio
ambito puo' essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel
suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere
entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 217/1983 (Legge
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente:
"Art. 6 (Strutture ricettive). - Sono strutture
ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le
residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi
turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di
affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le
case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi
alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico,
a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno
o piu' stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la
sosta e l'assistenza delle autovetture o delle
imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di
riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area,
forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate in
piu' stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative
arredate costituite da uno o piu' locali, dotate di
servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico,
a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la
sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di
tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al
pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di
turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di
pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati
rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da
imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da
non piu' di sei camere ubicate in non piu' di due
appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali
sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi
complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili
arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai
turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso
di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non
superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate
per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori
di normali canali commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro
per il conseguimento di finalita' sociali, culturali,
assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da enti o
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari.
Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire
ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri
urbani.
In rapporto alle specifiche carratteristiche ed esigenze
locali le regioni possono individuare e disciplinare altre
strutture destinate alla ricettivita' turistica".
- Il testo del settimo comma dell'art. 34 della legge n.
949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
incremento dell'occupazione), come sostituito dall'art. 3
della legge n. 713/1974, e' il seguente:
"Art. 34 (Omissis). - Il fido massimo che gli istituti e
le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere
ad una stessa impresa artigiana e' fissato in lire 25
milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa
costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo
e' fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi,
per ciascun socio che partecipi personalmente e
professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto
fido massimo potra' essere elevato annualmente ad importi
superiori con deliberazione del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio
generale della Cassa. (Omissis)".
- Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952, come
sostituito dall'art. 1 della legge n. 685/1971, e' il
seguente:
"Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di
credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi
secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni
conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua
partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima,
ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della
Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi sono determinati
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds
stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
deliberate da appositi comitati tecnici regionali
costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
di regione e composti:
da un rappresentante della regione, il quale assume le
funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali
dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio
1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello
Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un
rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici
regionali sono a carico delle regioni".