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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello
delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di
servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con
l'Italia (Francia e Svizzera), oltre allo stipendio ed agli assegni o
indennita' di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno,
e' attribuito, dal 1 gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le
misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per
cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di
livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonche' per
anzianita' in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale,
nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.