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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per provvedere alle necessita' di ammodernamento del catasto
edilizio urbano e del catasto terreni e' autorizzata la spesa di lire
5 miliardi per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e
di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti
e convenzioni intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni
topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da
3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed alle relative disposizioni
regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per far fronte alle
spese relative alle indennita' e al rimborso spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5
miliardi per l'anno 1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli
anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli da 3 a 9 del R.D. n.
2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il
seguente: "Art. 3. - I contratti dai quali derivi
un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da
pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle
quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del
contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il
regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla
licitazione ovvero nei casi di necessita' alla trattativa
privata. I contratti dai quali derivi una spesa per lo
Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico
incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale
dell'amministrazione. Sono escluse dal fare offerte per
tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire
altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o
malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile
della competente amministrazione centrale, la quale ne da'
comunicazione alle altre amministrazioni. Art. 4. - Per
speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o
ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite
norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle
quali siano disposte ad eseguirli. Nei modi e nelle forme
che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio
insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del
progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli
elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle
garanzie di capacita' e serieta' che presentano gli
offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del
contratto. Nessun compenso o rimborso spetta alle persone
o ditte per la compilazione dei progetti presentati. Art.
5. - I progetti di contratti devono essere comunicati al
Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo
previsto superi le L. 72.000.000 se si tratta di contratti
da stipularsi dopo pubblici incanti o le L. 36.000.000 se
da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al
precedente art. 4. Il Consiglio di Stato dara' il parere,
tanto sulla regolarita' del contratto, quanto sulla
convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno
forniti dai Ministeri i documenti, le giustificazioni e le
notizie che riterra' di chiedere. Il parere del Consiglio
di Stato sara' dal Ministero comunicato alla Corte dei
conti a corredo del decreto di approvazione del contratto,
del quale viene chiesta la registrazione. Per ragioni di
evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili,
da farsi risultare nel decreto di approvazione del
contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato,
prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti
di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di
contratto sottoscritti dalla parte. Art. 5-bis. - Per
l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto
in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria
nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e
lubrificanti destinati alle forze armate e forniti
dall'industria nazionale, non si applica il disposto del
precedente art. 5 e quello del successovo art. 6, secondo
comma. Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali
circostanze, che dovranno risultare nel decreto di
approvazione del contratto, non possano essere utilmente
seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il
contratto potra' essere concluso a trattativa privata. Se
l'importo previsto superi le L. 18.000.000 il progetto di
contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma
ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta
contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo,
comunicato al Consiglio di Stato per il parere. Art. 7. -
Ove il contratto riguardi materia per la quale esistono
capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di
Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle
dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il
parere del Consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono
aumentati della meta'. Art. 8. - I servizi che per la loro
natura debbono farsi in economia sono determinati e retti
da speciali regolamenti approvati con decreto del
Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di
Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno
eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con
decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai
regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di
Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000. Art. 9. -
Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non
sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la
necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere
l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7
prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli
atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il
parere. Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno
comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo
preveduto in cifra non eccedente le L. 7.200.000 venga nel
fatto a superare tale somma". - Il R.D. n. 827/1924,
approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilita' generale dello Stato.