Legge Ordinaria n. 427 del 30/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 13 gennaio 1990 n. 10)
Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  provvedere  alle  necessita' di ammodernamento del catasto
edilizio urbano e del catasto terreni e' autorizzata la spesa di lire
5  miliardi  per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e
di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti
e  convenzioni  intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni
topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da
3  a  9  del  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed   alle   relative   disposizioni
regolamentari  di  cui  al  regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per far fronte alle
spese  relative  alle indennita' e al rimborso spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5
miliardi  per  l'anno  1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli
anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo vigente degli articoli da 3 a 9 del R.D. n.
          2440/1923  (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione   del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il
          seguente:   "Art.  3.  -  I  contratti  dai  quali   derivi
          un'entrata   per  lo  Stato  debbono  essere  preceduti  da
          pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni,  delle
          quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del
          contratto, e limitatamente ai casi da  determinare  con  il
          regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla
          licitazione ovvero nei casi di necessita'  alla  trattativa
          privata.   I  contratti  dai  quali derivi una spesa per lo
          Stato debbono essere preceduti da  gare  mediante  pubblico
          incanto  o  licitazione  privata,  a giudizio discrezionale
          dell'amministrazione.  Sono escluse dal  fare  offerte  per
          tutti  i  contratti  le  persone  o ditte che nell'eseguire
          altra impresa si  siano  rese  colpevoli  di  negligenza  o
          malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile
          della competente amministrazione centrale, la quale ne  da'
          comunicazione  alle  altre  amministrazioni.  Art. 4. - Per
          speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone  o
          ditte  ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite
          norme di massima, i progetti tecnici e le  condizioni  alle
          quali  siano disposte ad eseguirli.  Nei modi e nelle forme
          che saranno stabilite nell'invito, si procede,  a  giudizio
          insindacabile   dell'amministrazione,   alla   scelta   del
          progetto  che  risulti  preferibile,  tenuto  conto   degli
          elementi  economici e tecnici delle singole offerte e delle
          garanzie  di  capacita'  e  serieta'  che  presentano   gli
          offerenti,  e  si  fa  quindi  luogo  alla stipulazione del
          contratto.  Nessun compenso o rimborso spetta alle  persone
          o  ditte per la compilazione dei progetti presentati.  Art.
          5. - I progetti di contratti devono  essere  comunicati  al
          Consiglio  di Stato, per averne il parere, quando l'importo
          previsto superi le L. 72.000.000 se si tratta di  contratti
          da  stipularsi  dopo pubblici incanti o le L. 36.000.000 se
          da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al
          precedente  art. 4.  Il Consiglio di Stato dara' il parere,
          tanto  sulla  regolarita'  del  contratto,   quanto   sulla
          convenienza  amministrativa,  al  quale  uopo  gli  saranno
          forniti dai Ministeri i documenti, le giustificazioni e  le
          notizie  che riterra' di chiedere.  Il parere del Consiglio
          di Stato sara' dal  Ministero  comunicato  alla  Corte  dei
          conti  a corredo del decreto di approvazione del contratto,
          del quale viene chiesta la registrazione.  Per  ragioni  di
          evidente  urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili,
          da  farsi  risultare  nel  decreto  di   approvazione   del
          contratto,  potranno  comunicarsi  al  Consiglio  di Stato,
          prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti
          di  contratti,  i verbali di aggiudicazione o gli schemi di
          contratto sottoscritti dalla  parte.   Art.  5-bis.  -  Per
          l'acquisto  di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto
          in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria
          nazionale,   nonche'   per   l'acquisto   di  carburanti  e
          lubrificanti  destinati  alle  forze   armate   e   forniti
          dall'industria  nazionale,  non  si applica il disposto del
          precedente art. 5 e quello del successovo art.  6,  secondo
          comma.   Art.  6.  -  Qualora,  per speciali ed eccezionali
          circostanze,  che  dovranno  risultare   nel   decreto   di
          approvazione  del  contratto,  non possano essere utilmente
          seguite  le  forme  indicate  negli  articoli  3  e  4,  il
          contratto  potra' essere concluso a trattativa privata.  Se
          l'importo previsto superi le L. 18.000.000 il  progetto  di
          contratto  o,  nel  caso di cui al precedente art. 5, comma
          ultimo,  lo  schema  di  contratto  firmato   dalla   ditta
          contraente   sara',   ai   sensi   dell'articolo  medesimo,
          comunicato al Consiglio di Stato per il parere.  Art. 7.  -
          Ove  il  contratto  riguardi  materia per la quale esistono
          capitolati d'oneri approvati dopo sentito il  Consiglio  di
          Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle
          dei detti capitolati, i limiti di somma  stabiliti  per  il
          parere  del  Consiglio  stesso  dagli  articoli  5 e 6 sono
          aumentati della meta'.  Art. 8. - I servizi che per la loro
          natura  debbono  farsi in economia sono determinati e retti
          da  speciali  regolamenti   approvati   con   decreto   del
          Presidente  della Repubblica previo parere del Consiglio di
          Stato.   Quando  ricorrano  speciali  circostanze  potranno
          eseguirsi  in  economia, in base ad autorizzazione data con
          decreto motivato del Ministro, servizi  non  preveduti  dai
          regolamenti.  Sara'  in  tal  caso  sentito il Consiglio di
          Stato, ove l'importo superi le L.  7.200.000.   Art.  9.  -
          Qualora,  nella  esecuzione  di un contratto, pel quale non
          sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga  la
          necessita'  di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere
          l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7
          prima  che  si  provveda  al pagamento finale, dovranno gli
          atti relativi comunicarsi al  Consiglio  di  Stato  per  il
          parere.  Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno
          comunicarsi  al  Consiglio  di  Stato,   quando   l'importo
          preveduto  in cifra non eccedente le L. 7.200.000 venga nel
          fatto a superare tale  somma".   -  Il  R.D.  n.  827/1924,
          approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio
          e per la contabilita' generale dello Stato.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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