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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986.