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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per le finalita' di cui agli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 366 miliardi per l'anno 1988 da ripartire sui capitoli 7706,
7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno
1988, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nelle medesime proporzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento legge n. 308
del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio
dei consumi energetici".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge
n. 308/1982 e' il seguente:
"Art. 6 (Contributi in conto capitale a sostegno
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia). - Al
fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a
favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e
l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella
climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso
industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo
e agricolo, nella produzione di energia elettrica in
abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di
acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi, e'
autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in
ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158
miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi per l'anno
1983.
La complessiva somma di 590 miliardi, di cui al comma
precedente, e' ripartita tra le regioni secondo i criteri
fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Con imputazione su tale somma possono essere concessi
contributi in conto capitale, nella misura massima del 30
per cento della spesa di investimento documentata e fino ad
un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti
interventi:
1) la coibentazione negli edifici esistenti che
consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per
cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui
all'allegata tabella A;
2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad
alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia
in quelli esistenti in sostituzione dei generatori
attualmente in funzione. Nella allegata tabella B sono
indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad
alto rendimento;
3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per
l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura
di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo
dell'impianto in cui e' attuato l'intervento nell'ambito
della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decretolegge 17
marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella
legge 16 maggio 1980, n. 178;
4) l'installazione di apparecchiature per la produzione
combinata di energia elettrica e di calore;
5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e, o altra fonte
rinnovabile per la produzione di energia elettrica per
edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal
conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il
contributo puo' essere elevato fino all'80 per cento;
6) l'installazione di sistemi di controllo integrati,
in edifici civili purche' dotati di impianti di
riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a
100 mila k/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di
regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola
utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla
normativa vigente.
Nel caso di effettuazione da parte del locatore di
immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al
terzo comma si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392".
"Art. 8 (Contributi per il contenimento dei consumi
energetici nei settori agricolo e industriale). - Al fine
di contenere i consumi di energia primaria nel settore
agricolo e nel settore industriale possono essere concessi
contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni
deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo
scopo di finanziare interventi intesi a favorire la
riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti
fissi, sistemi o componenti.
Possono essere ammesse al contributo le iniziative che
conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15
per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia
elettrica sia per i servizi generali sia per usi
industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del
risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un
chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a
4 chilowattora di energia elettrica.
Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi per l'anno
1981, di lire 90 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120
miliardi per l'anno 1983.
I contributi di cui al primo comma non possono eccedere,
per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire
500 milioni.
In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la
regione, su richiesta inoltrata direttamente
dall'interessato, puo' concedere contributi in conto
capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e
con il limite di 500 milioni.
Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in
corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie
ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente
erogante".
"Art. 10 (Incentivi per la produzione combinata di
energia e di calore). - E' autorizzata la spesa di lire 10
miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire
5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno
1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e
associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e
societa', nonche' alle imprese di cui all'art. 4, punto 8,
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro
consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti
pubblici, contributi a fondo perduto per studi di
fattibilita' tecnico-economica o per progetti esecutivi di
impianti civili, industriali o misti di produzione,
recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante
dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili
di cui all'art. 1 della presente legge.
Il contributo e' concesso con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel
limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino
ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilita'
tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti
esecutivi, purche' lo studio sia effettuato secondo le
prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti
caratteristiche minime:
la potenza della rete di distribuzione del calore
erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;
la potenza elettrica installata per la cogenerazione
deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza
termica erogata all'utenza;
nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la
potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in
ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145
miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno
1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui
al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti
di cui al primo comma.
Il contributo e' concesso con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite
del 30 per cento della spesa totale preventivata.
La domanda relativa di contributo deve essere corredata
da uno studio di fattibilita' tecnico-economica e dalle
specifiche tecniche.
Le modalita' di erogazione dei contributi, le
prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi
di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni
circa le garanzie di regolare esercizio e corretta
manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri
di valutazione delle domande di finanziamento saranno
fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico
ed economico, dovra' includere nei progetti per la
costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali
esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la
vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area
dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di
distribuzione".
"Art. 11 (Progetti dimostrativi). - E' autorizzata la
spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi
per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21
miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto
capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino
impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti
energetiche di cui all'art. 1, anche nel settore agricolo,
ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo
energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare
convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive
dei consumi di elettricita'.
Il contributo e' concesso, nel limite del 50 per cento
della spesa documentata, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
delibera del CIPE.
Il 10 per cento della somma stanziata e' riservato alle
realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi".
"Art. 14 (Piccole derivazioni di acqua - Contributi per
la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). -
E' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di
lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982
e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di
contributi in conto capitale per iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che
utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi
della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui
esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore
della presente legge;
2) di costruzione di nuovi impianti nonche' di
potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino
concessioni di piccole derivazioni di acqua.
I contributi di cui al presente articolo possono essere
concessi ai soggetti e alle societa' consorziate che
producono energia elettrica per destinarla ad usi propri
civili o industriali o per cederla in tutto o in parte
all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma
dell'art. 4.
La domanda di ammissione al contributo, corredata degli
elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del
piano di manutenzione e di esercizio, deve essere
presentata tramite le regioni interessate al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale,
previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL,
dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.
Il contributo di cui al precedente comma e' erogato in
corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa
documentata.
Per l'istruttoria delle domande di concessione di
derivazione idroelettrica realtive agli impianti di cui al
primo comma si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18
marzo 1965, n. 342".
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 364/1987 (Misure
urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di
risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
308, e del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre
1980, n. 784) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e
72 miliardi di lire per le finalita' di cui,
rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione
"Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome
di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto
capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili
nell'edilizia", e 7707 dello stato di previsione, per
l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi
di lire per le finalita' di cui, rispettivamente, ai
capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione,
per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato".