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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dl Corpo della
guardia di finanza si distinguono in:
a) vicebrigadieri in servizio permanente;
b) vicebrigadieri in ferma volontaria;
c) vicebrigadieri in congedo;
d) vicebrigadieri in congedo assoluto.
2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie
dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il
raggiungimento del limite d'eta' sono estese le norme di cui al
titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli
organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
Il titolo IV di detta legge concerne la cessazione dal
servizio nonche' i sottufficiali delle categorie del
congedo e istituisce per essi la categoria dell'ausiliaria.