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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti
locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni,
certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini
italiani nati in comuni gia' sotto la sovranita' italiana ed oggi
compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato
di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere
indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di
riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun
riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.