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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto della legge
1. La presente legge stabilisce i princi'pi fondamentali per la
legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di
guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato in rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 1, comma 1:
La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo
e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica".