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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e'
sostituito dal seguente:
"1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in
deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a piu' fabbricati".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per facilitare la consultazione della legge n. 13/1989,
quale risulta a seguito alle modifiche introdotte dalla
legge qui pubblicata, si ritiene opportuno riportare
l'intero testo di detta legge, aggiornato con le predette
modifiche, evidenziate con caratteri corsivi.
Per le disposizioni richiamate nel testo della legge n.
13/1989 si vedano le note annesse alla legge stessa,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
21 del 26 gennaio 1989.
"Art. 1. - 1. I progetti relativi alla costruzione di
nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono
redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste
dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio
decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i
servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e
alle singole unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini
o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di
tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la
dichiarazione del professionista abilitato di conformita'
degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della
presente legge.
Art. 2. - 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la
realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita'
dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono
approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in
seconda convocazione, con le maggioranze previste
dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori
di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta'
di cui al titolo IX del libro primo del codice civile,
possono installare, a proprie spese, servoscala nonche'
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche
modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di
rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori
e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 3. - 1. Le opere di cui all'articolo 2 possono
essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a
piu' fabbricati.
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze
di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna
area di proprieta' o di uso comune.
Art. 4. - 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2,
ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo
1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le
autorita' da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata
legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo,
ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1
equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i
trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al
Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve
pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione puo' essere negata solo ove non sia
possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del
bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione
della natura e della serieta' del pregiudizio, della sua
rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si
colloca e con riferimento a tutte le alternative
eventualmente prospettate dall'interessato.
Art. 5. - 1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata
effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge
1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione
prevista dall'articolo 13 della predetta legge la
competente soprintendenza e' tenuta a provvedere entro
centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4
e 5.
Art. 6. - 1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui
all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme
antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del
progetto alle competenti autorita', a norma dell'articolo
17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 7. - 1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui
all'articolo 2 non e' soggetta a concessione edilizia o ad
autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne,
come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in
luogo di quella prevista dal predetto articolo 26,
l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a
firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in
rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni
relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 8. - 1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al
sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui
alla presente legge, e' allegato certificato medico in
carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino
l'ubicazione della propria abitazione, nonche' le
difficolta' di accesso.
Art. 9. - 1. Per la realizzazione di opere direttamente
finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici gia' esistenti, anche se adibiti
a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai
soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a
fondo perduto con le modalita' di cui al comma 2. Tali
contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi
titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore
di handicap.
2. Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa
effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque
milioni; e' aumentato del venticinque per cento della spesa
effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a
lire venticinque milioni, e altresi' di un ulteriore cinque
per cento per costi da lire venticinque milioni a lire
cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure
determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi
compresa la cecita', ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilita', coloro i quali abbiano a
carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonche' i condomi'ni ove risiedano le suddette
categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole "mezzi necessari per la deambulazione e
la locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi
necessari per la deambulazione, la locomozione e il
sollevamento". La presente disposizione ha effetto dal 1
gennaio 1988.
Art. 10. - 1. E' istituito presso il Ministero dei
lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati.
2. Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni
richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i
problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del
fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo
11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra
i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione
delle disponibilita' attribuite ai comuni, assegnano i
contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva
richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non
siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco
le ripartisce con precedenza per le domande presentate da
portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficolta' di deambulazione dalle competenti unita'
sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande. Le domande non
soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano
valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici
giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori,
debitamente quietanzate.
Art. 11. - 1. Gli interessati debbono presentare domanda
al sindaco del comune in cui e' sito l'immobile con
indicazione delle opere da realizzare e della spesa
prevista entro il 1 marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata
entro il 31 luglio.
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi
alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune
sulla base delle domande ritenute ammissibili e le
trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno
complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza
del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori
pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione
del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 12. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 10 e'
alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni
1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Concorso
dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al
superamento delle barriere architettoniche negli edifici'
per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e
1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di
riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno
successivo.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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