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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo
il 26 novembre 1987.