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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La partecipazione italiana al capitale del Fondo di
ristabilimento del Consiglio d'Europa e' elevata:
a) per il quinquennio 1983/1/987, da dollari USA 3.680.000 a
dollari USA 15.180.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di
versamento immediato, di numero 11.500 nuovi titoli del valore di
1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 159 del
10 luglio 1981, adottata dal Comitato di direzione del Fondo ai sensi
dell'articolo IV, sezione 2, lettera a), punto i), e dell'articolo IX
dello statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8
dicembre 1961, n. 1657;
b) per il quinquennio 1988/1992, da dollari USA 15.180.000 a
dollari USA 45.540.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di
versamento immediato, di n. 30.360 nuovi titoli del valore di 1.000
dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 190 (1987)
adottata dal Comitato di direzione del Fondo il 9 giugno 1987.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'articolo 1:
La legge n. 1657/1961 ratifica e da' esecuzione al terzo
protocollo addizionale dell'accordo generale sui privilegi
e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso statuto
del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6
marzo 1959.
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