Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo
luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come sostituita dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115,
e' sostituita dalla seguente:
" a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato
delle altre armi, nonche' del corpo equipaggi della marina militare
previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e
dell'aeronautica, i quali abbiano gia' adempiuto ai propri obblighi
di leva purche':
non abbiano superato il ventottesimo anno di eta', e durante il
servizio militare si siano distinti per condotta e serieta' di
carattere;
siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato
il ventiquattresimo anno di eta';
abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla
riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a
cavallo;
siano in possesso del diploma di licenza della scuola
dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al
titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti
di legione con le modalita' di cui all'articolo 4, ultimo capoverso,
del presente decreto;
siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti
per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente
articolo 3;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ZANONE, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 7 del D.L.L. n. 857/1945 e'
il seguente:
"Art. 7. - Possono aspirare alla riammissione in
servizio nell'Arma dei carabinieri Reali:
a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo
illimitato delle altre armi, nonche' del corpo equipaggi
della marina militare previo nulla osta delle competenti
capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano
gia' adempiuto ai propri obblighi di leva purche':
non abbiano superato il ventottesimo anno di eta', e
durante il servizio militare si siano distinti per condotta
e serieta' di carattere;
siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano
superato il ventiquattresimo anno di eta';
abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se
aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri
1,68 se nell'Arma a cavallo;
siano in possesso del diploma di licenza della scuola
dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione
corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento
da praticarsi dai comandanti di legione con le modalita' di
cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto;
siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici
richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di
cui al precedente articolo 3;
b) i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma in
congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di
eta', che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso
degli altri requisiti di cui al precedente paragrafo a).".
___________