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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo
Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee che
conseguono:
a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e
raccomandazioni (CECA) che, in conformita' alle norme dei trattati
istitutivi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della
Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia
atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti
di attuazione;
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee, della incompatibilita' di norme
legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti
trattati.
2. Con le modalita' stabilite dalla presente legge, il Governo
assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi
normativi comunitari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.