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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS).
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente
pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del
tesoro.
2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle
funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di
imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione
all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi
ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve
conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita'
dell'Istituto.
3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la
gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle
disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.
4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di
previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di
un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli
altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi
integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974,
n. 370.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370
(Norme in materia di attribuzioni e di trattamento
economico del personale postelegrafonico e disposizioni per
assicurare il pagamento delle pensioni INPS), e il
seguente:
"Art. 16 (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il
servizio relativo ai pagamenti da parte
dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle
varie forme di assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, quest'ultimo e tenuto a
precostituire in conto corrente infruttifero presso la
tesoreria centrale, almeno cinque giorni prima della
scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
Per la precostituzione del fondo di cui al precedente
comma, l'Istituto, in caso di disavanzo delle gestioni
relative all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, si avvale
temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni attive
da esso amministrate.
In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma
sono autorizzate per il pagamento delle pensioni
anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei
limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi
previsti dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi
dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere
eccezionale, il Ministro per il tesoro puo' disporre che
siano superati i limiti di cui al precedente comma.
In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e
dovuto da parte dell'Istituto un interesse in miura non
inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla banca di
emissione.
Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente articolo".