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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente
spese di giustizia di ammontare non superiore a L. 50.000, e'
annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto
dall'ufficiale giudiziario.
2. Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese
di cui al comma 1 potra' essere adeguato in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati verificatasi nel biennio precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI