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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze
marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed
allegati.