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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In ogni comune della Repubblica e' istituito, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo
delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di
seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte
superiore al numero complessivo di scrutatori e di segretari da
nominare nel comune.
2. La inclusione nel predetto albo e' subordinata al possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) non aver superato il settantesimo anno di eta';
c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola
dell'obbligo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
L'art. 53 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960,
e' trascritto nella nota all'art. 7.