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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie
per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900,
sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di
cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto
corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma,
istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le
modalita' di cui all'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 900/1976 reca: "Modificazione alle norme
sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie
giudiziarie per conto dello Stato".
- La legge n. 59/1979 reca: "Modificazioni ai servizi di
cancelleria in materia di spese processuali civili".