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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,
modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli
inestetismi presenti.
2. Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche
manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per
uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11
ottobre 1986, n. 713.
3. Sono escluse dall'attivita' di estetista le prestazioni dirette
in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge n. 713/1986 reca: "Norme per l'attuazione delle
direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici".