Legge Ordinaria n. 1 del 04/01/1990 (Pubblicata nella G. U del 5 gennaio 1990 n. 4)
Disciplina dell'attivita' di estetista.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1.
   1.  L'attivita'  di  estetista comprende tutte le prestazioni ed i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano  il  cui  scopo
esclusivo   o   prevalente  sia  quello  di  mantenerlo  in  perfette
condizioni,  di  migliorarne  e   proteggerne   l'aspetto   estetico,
modificandolo   attraverso   l'eliminazione  o  l'attenuazione  degli
inestetismi presenti.
  2.  Tale  attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche
manuali, con l'utilizzazione degli  apparecchi  elettromeccanici  per
uso  estetico,  di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali  dalla  legge  11
ottobre 1986, n. 713.
  3.  Sono escluse dall'attivita' di estetista le prestazioni dirette
in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             La legge n. 713/1986 reca: "Norme per l'attuazione delle
          direttive   della   Comunita'   economica   europea   sulla
          produzione e la vendita dei cosmetici".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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