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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a
promuovere la costituzione di una Societa' finanziaria per azioni,
denominata "Societa' italiana per le imprese miste all'estero SIMEST
S.p.a.", con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad
imprese e societa' miste all'estero promosse o partecipate da imprese
italiane, nonche' la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di
investimento e di collaborazione commerciale ed industriale
all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di
piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese
quelle commerciali, artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita
convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a
medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla
base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna
iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa' miste all'estero da
parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e
associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed
altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato
all'articolo 3, comma 1, a societa' ed imprese miste all'estero,
anche gia' costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e
acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di
quote o azioni delle societa' ed imprese di cui alle lettere a) e b),
con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri
accordi di cooperazione tra societa' ed imprese all'estero, con il
limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese partecipate,
ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa,
organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di
fattibilita', anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla
costituzione di societa' ed imprese miste all'estero, anche d'intesa
con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di
credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a
fronte della loro partecipazione nelle societa' ed imprese miste, nel
rispetto del limite di cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e
societa' consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che
abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di
imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre
agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono
essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e societa'
consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli
per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In
tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di
mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata puo'
essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di
esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non puo' essere
superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del
valore nominale di lire mille ciascuna, ed e' sottoscritto per 50
milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un
suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso
puo' essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga
al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo' essere
sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito
ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel
rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni
imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da
societa' a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi
negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400
miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I
predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli
altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle
quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto
da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello
stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati,
rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. e' formato da tre
membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono
designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria
generale dello Stato.
8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto ed e'
soggetta alla normativa sulle societa' per azioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 83/1989 concerne "Interventi di sostegno
per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali,
commerciali ed artigiane". Si ritiene opportuno riportare i
primi due articoli della suddetta legge, che definiscono i
requisiti dei consorzi per il commercio estero:
"Art. 1 (Soggetti beneficiari). - 1. I consorzi e le
societa' consortili, anche in forma cooperativa, per il
commercio estero sono ammessi a godere dei benefici
contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si
considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e
le societa' consortili che abbiano come scopi sociali
esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei
prodotti delle imprese consorziate e l'attivita'
promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici
scopi puo' aggiungersi l'importazione delle materie prime e
dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese
stesse.
2. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1
devono essere costituiti da piccole e medie imprese che
esercitano le attivita' di cui al primo comma, numeri 1),
2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
possono altresi' essere costituiti congiuntamente alle
piccole e medie imprese che esercitano le attivita' sopra
indicate e dalle imprese artigiane.
3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e
medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali
determinati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera
f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4. E' esclusa la partecipazione di societa' che, per
collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come
appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano
appartenenti a un gruppo imprenditoriale le societa'
controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come
un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali
richiamati dal comma 3.
Art. 2 (Requisiti dei consorzi per il commercio estero).
- 1. I consorzi e le societa' consortili di cui
all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto
imprese. Fermi restando per le societa' consortili gli
ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile
per le societa' per azioni, in accomandita per azioni ed a
responsabilita' limitata, ciascuna impresa non potra'
comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a
2.500.000 lire.
2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna
impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo o del
capitale".
- La legge n. 227/1977 concerne "Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di
lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e
finanziaria in campo internazionale".