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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono
apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.
2. Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In ciascuna regione e' costituito un comitato misto paritetico di
reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative
della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi
all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo
economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i
programmi delle installazioni militari e delle conseguenti
limitazioni".
3. Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il comitato e' altresi' consultato semestralmente su tutti i
programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la
definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali,
del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei
poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati
dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di
attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della
difesa".
4. Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi
interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle
esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di
poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree
demaniali".
5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie
che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita'
militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il
progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che
decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente
del comitato misto paritetico competenti".
6. Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero
della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un
rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi
Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal
presidente della giunta regionale, su designazione, con voto
limitato, del consiglio regionale".
7. Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione
delle aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del
quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, il Ministro della
difesa predispone all'uopo appositi piani sulla base dei prioritari
criteri di scelta delle aree di cui al predetto quinto comma
dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, che sono presentati al
presidente della giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla
presentazione, il Ministro della difesa, tenuto conto delle
osservazioni e delle eventuali proposte alternative della regione,
dispone la progettazione esecutiva e l'attuazione dei piani.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 898/1976 (Nuova
regolamentazione delle servitu' militari), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - In ciascuna regione e' costituito un comitato
misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame,
anche con proposte alternative della regione e
dell'autorita' militare, dei problemi connessi
all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di
sviluppo economico e sociale della regione e delle aree
subregionali ed i programmi delle installazioni militari e
delle conseguenti limitazioni.
Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e'
sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per
la provincia di Trento e per quella di Bolzano.
Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio
regionale e del presidente della giunta regionale si
intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla
provincia, al consiglio provinciale e al presidente della
giunta provinciale.
Qualora esigenze di segreto militare non consentano un
approfondito esame, il presidente della giunta regionale
puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la
comunicazione delle notizie necessarie.
Il comitato e' altresi' consultato semestralmente su
tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o
di unita', per la definizione delle localita', degli spazi
aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di
svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della
regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla
regione si esprima in senso contrario, sui programmi di
attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro
della difesa.
Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri
organismi interessati, definisce le zone idonee alla
concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella
regione per la costituzione di poligoni, utilizzando
prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni
di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree
stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed
aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano
disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione
interessata. In caso di mancato accordo il progetto di
disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide
sentiti il presidente della giunta regionale e il
presidente del comitato misto paritetico competenti.
Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del
Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero
del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle
finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette
rappresentanti della regione nominati dal presidente della
giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del
consiglio regionale".