Legge Ordinaria n. 107 del 04/05/1990 (Pubblicata nella G. U del 11 maggio 1990 n. 108)
Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
   1.  In  attuazione  dell'articolo  4,  primo  comma,  n.   6),   e
dell'articolo 6, primo comma, lettera c),  della  legge  23  dicembre
1978,  n.  833,  istitutiva  del  Servizio  sanitario  nazionale,  la
raccolta,  il   frazionamento   con   mezzi   fisici   semplici,   la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti sono regolati dalla presente legge. 
   2. Le attivita' di cui  al  comma  1  sono  parte  integrante  del
Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione  volontaria
periodica e gratuita del sangue e dei suoi componenti. 
   3. E' consentito, rispettando le norme indicate  per  l'emaferesi,
il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di
infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto
o in soggetto diverso. 
   4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di  profitto;
la loro distribuzione al ricevente e' comunque  gratuita  ed  esclude
addebiti accessori ed oneri fiscali. 
   5.  I  costi   di   raccolta,   frazionamento,   conservazione   e
distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico  del
Fondo sanitario nazionale. 
   6.  Il  Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,   previa
consultazione   della   Commissione   nazionale   per   il   servizio
trasfusionale di cui all'articolo 12, sentito il Consiglio  sanitario
nazionale, stabilisce annualmente  il  prezzo  unitario  di  cessione
delle unita' di sangue tra servizi sanitari, uniforme  per  tutto  il
territorio nazionale. 
   7. In  ciascuna  regione  e'  istituito,  secondo  le  indicazioni
fissate con decreto del  Ministro  della  sanita',  il  registro  del
sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione che  svolgono  le
funzioni di centro regionale  di  coordinamento  e  compensazione  ai
sensi dell'articolo  8,  comma  3,  trasmettono  al  Ministero  della
sanita' i dati relativi alla loro attivita'. 
   8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di  donatori
volontari di sangue aventi le finalita' di cui all'articolo 2,  comma
2, alle attivita' trasfusionali, organizzate ai  sensi  dell'articolo
4,  e'  regolata  da  apposite  convenzioni  regionali  adottate   in
conformita' allo schema tipo definito con decreto del Ministero della
sanita', da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 12. 
   9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine  fissato  nello  schema
tipo, i  competenti  organi  regionali  non  abbiano  proceduto  alla
stipulazione delle  convenzioni  di  cui  al  comma  8  del  presente
articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della  legge
23 ottobre 1985, n. 595. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del primo comma dell'art. 4 della legge n.
          833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e'
          il seguente:
             "Art.  4  (Uniformita'  delle  condizioni  di salute sul
          territorio nazionale). - Con legge dello Stato sono dettate
          norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute
          uniformi per tutto il territorio nazionale e  stabilite  le
          relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
              1)  inquinamento  dell'atmosfera,  delle  acque  e  del
          suolo;
              2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
              3)  omologazione,  per fini prevenzionali, di macchine,
          di impianti,  di  attrezzature  e  di  mezzi  personali  di
          protezione;
              4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
              5)  ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione
          sugli animali;
              6)    raccolta,    frazionamento,    conservazione    e
          distribuzione del sangue umano".
             -  Il  testo  del  primo  comma, lettera c), dell'art. 6
          della citata legge n. 833/1978, e' il seguente:
              "  c)  la  produzione, la registrazione, la ricerca, la
          sperimentazione, il commercio e l'informazione  concernenti
          i   prodotti   chimici   usati  in  medicina,  i  preparati
          farmaceutici,  i   preparati   galenici,   le   specialita'
          medicinali,  i  vaccini,  gli  immunomodulatori cellulari e
          virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
          emoderivati,  i  presidi  sanitari e medico-chirurgici ed i
          prodotti assimilati anche per uso veterinario;".
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  6 della legge n.
          595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria  e  per  il
          piano sanitario triennale 1986-1988), e' il seguente:
             "2.  In  caso  di  persistente  inattivita' degli organi
          regionali  nell'esercizio   delle   funzioni   in   materia
          sanitaria,  qualora  si tratti di adempimenti da svolgersi,
          entro termini perentori  previsti  da  leggi  o  risultanti
          dalla  natura  degli interventi da realizzare, il Consiglio
          dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
          dispone  il  compimento degli atti relativi in sostituzione
          dell'amministrazione regionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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