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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Reintegrazione
1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
"Ferme restando l'esperibilita' delle procedure previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara
la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori
di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si
applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta
prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita'
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non
incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore
di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al
momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di
retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come
previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta'
di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' di
retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza il pagamento
dell'indennita' di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si
intende risolto allo spirare dei termini predetti".
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro). - Ferma
restando l'esperibilita' delle procedure previste dall'art.
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai
sensi dell'art. 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di
imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel
posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che
nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se
ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro
di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo
comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
subi'to dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo
un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in
ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di
fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di
lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni
dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni
dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei
termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo
comma e' provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art.
178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di
procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni giorno di
ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore".
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 604/1966
(Norme sui licenziamenti individuali):
"Art. 7. - Quando il prestatore di lavoro non possa
avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi
o dagli accordi sindacali, puo' promuovere, entro venti
giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla
comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a
quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
Le parti possono farsi assistere dalle associazioni
sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono
mandato.
Il relativo verbale di conciliazione, in copia
autenticata dal direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, acquista forza di
titolo esecutivo con decreto del pretore.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo
precedente e' sospeso dal giorno della richiesta
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione fino alla data della comunicazione del deposito
in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma
precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di
conciliazione, fino alla data del relativo verbale.
In caso di esito negativo nel tentativo di conciliazione
di cui al primo comma le parti possono definire
consensualmente la controversia mediante arbitrato
irrituale".