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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Denominazione d'origine e zona di produzione
1. La denominazione "prosciutto di Modena" e' riservata
esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla
salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica
di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare
insistente sul bacino oro-idrografico del fiume Panaro e sulle valli
confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i
900 metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni:
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul
Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca,
Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno,
Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano,
Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di
Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo
d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti.