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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17
maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi
lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, e'
prorogato fino al 28 luglio 1991.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1:
Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 172/1988 fissa il
termine per l'ultimazione dei lavori della commissione
entro diciotto mesi dal suo insediamento, avvenuto il 28
luglio 1988. Pertanto il termine previsto e' scaduto il 28
gennaio 1990.