Legge Ordinaria n. 128 del 31/05/1990 (Pubblicata nella G. U del 4 giugno 1990 n. 128)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989
indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989,  n.
48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici  nei
comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei  programmi
pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28  gennaio  1977,  n.
10. 
 
    

          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Note all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge n. 48/1989
          (Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative)
          e' il seguente: "1. Sono prorogati al 31  dicembre  1989  i
          termini indicati nell'art. 1, comma 1- bis, lettera  a),  e
          nell'art. 9 del decreto-legge 20  novembre  1987,  n.  474,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988,
          n. 12,  concernenti,  rispettivamente,  l'attuazione  degli
          strumenti urbanistici e le modalita'  di  attuazione  della
          ricostruzione  nei  comuni  colpiti  dal  terremoto   nelle
          regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi  comuni
          l'agevolazione  agli  effetti  della  imposta  sul   valore
          aggiunto, prevista dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre
          1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 1980, n. 875, e' prorogata  fino  al  31  dicembre
          1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del  primo  comma
          dello stesso art. 5". 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.
          10/1977 (Norme sulla edificabilita' dei suoli): 
             "Art.  13  (Programmi  pluriennali  di  attuazione).   -
          L'attuazione degli strumenti urbanistici  generali  avviene
          sulla base  di  programmi  pluriennali  di  attuazione  che
          delimitano le aree e le zone -  incluse  o  meno  in  piani
          particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione
          -  nelle  quali  debbono  realizzarsi,  anche  a  mezzo  di
          comparti, le previsioni di detti strumenti  e  le  relative
          urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo  non
          inferiore a 3 e non superiore a 5 anni. 
             Nella formulazione dei programmi deve  essere  osservata
          la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica  e
          popolare e aree riservate all'attivita'  edilizia  privata,
          stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile  1962,
          n. 167, e  successive  modificazioni,  come  modificato  ai
          sensi dell'art. 2 della presente legge. 
             La regione  stabilisce  con  propria  legge,  entro  180
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, il contenuto ed il procedimento  di  formazione  dei
          programmi pluriennali di  attuazione,  individua  i  comuni
          esonerati,   anche   in    relazione    alla    dimensione,
          all'andamento   demografico   ed    alle    caratteristiche
          geografiche,  storiche  ed  ambientali  -  fatta   comunque
          eccezione per quelli di particolare espansione  industriale
          e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali  programmi  e
          prevede le forme e le modalita'  di  esercizio  dei  poteri
          sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. 
             Nei  comuni  obbligati  ai  sensi  del  terzo  comma  la
          concessione di cui all'art. 1 della presente legge e'  data
          solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e,  al
          di fuori di esse, per le opere e  gli  interventi  previsti
          dal precedente art. 9, sempreche' non  siano  in  contrasto
          con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. 
             Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di
          fuori  dei  casi  previsti   nel   precedente   comma,   la
          concessione e' data dai comuni obbligati soltanto  su  aree
          dotate di opere di urbanizzazione o  per  le  quali  esiste
          l'impegno dei concessionari a realizzarle. 
             Qualora nei tempi indicati dai programmi  di  attuazione
          gli aventi titolo non  presentino  istanza  di  concessione
          singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espopria le
          aree sulla base delle disposizioni della legge  22  ottobre
          1971, n. 865, come modificata dalla presente legge. 
             Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai
          beni immobili di proprieta' dello Stato. 
             La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione
          delle aree espropriate. 
             Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di  cui
          al primo comma del precedente art. 4". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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