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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989
indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n.
48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei
comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi
pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.
10.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge n. 48/1989
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative)
e' il seguente: "1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i
termini indicati nell'art. 1, comma 1- bis, lettera a), e
nell'art. 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988,
n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli
strumenti urbanistici e le modalita' di attuazione della
ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle
regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni
l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore
aggiunto, prevista dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre
1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1980, n. 875, e' prorogata fino al 31 dicembre
1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma
dello stesso art. 5".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n.
10/1977 (Norme sulla edificabilita' dei suoli):
"Art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione). -
L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene
sulla base di programmi pluriennali di attuazione che
delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani
particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione
- nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di
comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative
urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non
inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata
la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e
popolare e aree riservate all'attivita' edilizia privata,
stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai
sensi dell'art. 2 della presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei
programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni
esonerati, anche in relazione alla dimensione,
all'andamento demografico ed alle caratteristiche
geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque
eccezione per quelli di particolare espansione industriale
e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e
prevede le forme e le modalita' di esercizio dei poteri
sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la
concessione di cui all'art. 1 della presente legge e' data
solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al
di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti
dal precedente art. 9, sempreche' non siano in contrasto
con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di
fuori dei casi previsti nel precedente comma, la
concessione e' data dai comuni obbligati soltanto su aree
dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste
l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione
gli aventi titolo non presentino istanza di concessione
singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espopria le
aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre
1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai
beni immobili di proprieta' dello Stato.
La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione
delle aree espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui
al primo comma del precedente art. 4".