Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la
segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste
continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti
dalle vigenti disposizioni.
2. La direzione del servizio e' affidata al Ministero della difesa,
che la esplica tramite l'ispettorato dei fari e del segnalamento
marittimo della Marina militare.
3. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla
navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe
luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di
radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli
impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente
assegna ad altri dicasteri od enti.