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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'esposizione nazionale e internazionale di arti decorative e
industriali moderne e dell'architettura moderna, eretta in ente
autonomo con il regio decretolegge 25 giugno 1931, n. 949, convertito
dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e successive modificazioni,
assume la denominazione di "ente autonomo La Triennale di Milano".
2. L'ente, che ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
istituzione di cultura ed ha lo scopo di svolgere e promuovere
attivita' di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e
interdisciplinare nei campi dell'architettura, dell'urbanistica,
dell'arte decorativa, del design, dell'artigianato, della produzione
industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle
espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si
riferiscono.
3. L'ente promuove nei campi di cui al comma 2 anche attivita' di
carattere nazionale e internazionale, assicurando piena liberta' di
idee e di forme espressive.
4. Almeno ogni tre anni l'ente organizza una esposizione a
carattere internazionale.
5. Nello svolgimento della propria attivita' di documentazione e di
studio, l'ente puo' valersi della collaborazione di altre istituzioni
culturali italiane e straniere.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il R.D.L. n. 949/1931 reca: "Istituzione di un ente
autonomo denominato 'Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna' di Milano".