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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto della legge)
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e
delle province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle
relative norme di attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della
Reppublica non possono introdurre deroghe ai principi della presente
legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092,al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 128 della Costituzione recita:
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni".